IL GIUDICE DI PACE

    All'udienza  del  22  settembre  2004, ha pronunciato la seguente
ordinanza  nel giudizio iscritto al n. 259/04 R.G. promosso da Marino
avv.  Nicola,  nato  il  9 gennaio 1948 a Cerignola ed ivi residente,
elettivamente  domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Granato
che  lo  rappresenta  e difende giusta procura a margine del ricorso,
ricorrente;
    Contro Comune di Cerignola, resistente;

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  l'11  maggio  2004 l'avv. Nicola Marino
assumeva  che  il Comando di P.M. di Cerignola con verbale n. V400024
gli  contestava  la  violazione  di cui all'art. 142/8 C.d.S. perche'
«...  in  data  20 febbraio  2004 alle ore 17:08 in S.S. 16 direzione
Bari-Foggia, alla progressiva chilometrica 707, in cui vige il limite
di velocita' km/h 90, circolava alla velocita' di km/h 108, superando
cosi'  il  limite  imposto  di km/h 18...». Accertamento effettuato a
mezzo apparecchio Autovelox 105 SE.
    Pertanto   chiedeva   che,  previa  sospensione  della  efficacia
esecutiva  del  verbale  di contestazione, fosse revocato e posto nel
nulla il p.v. n. V400024.
    A  sostegno  della  opposizione  deduceva  il  ricorrente  in via
preliminare:
        1) la irregolarita' formale del processo verbale impugnato in
quanto   notificato   in  semplice  fotocopia,  priva  di  timbro  di
conformita'  all'originale  e senza indicazione dell'agente che aveva
proceduto all'accertamento della violazione contestata;
        2) sempre in via preliminare, violazione dell'art. 201 c.d.s.
nel punto in cui vengono indicati i requisiti di forma e contenuto di
cui devono essere muniti i verbali a pena di nullita';
        3)  eccepiva  altresi'  la  nullita'  del verbale per mancata
contestazione  immediata  cosi'  come prescritto dall'art. 200 c.d.s.
essendo   le  ragioni  addotte  dall'organo  di  p.m.  pretestuose  e
stereotipe;
        4)  eccepiva  ancora  l'illegittimita'  del  p.v.  in  quanto
nessuna  giustificazione  poteva essere dato per il colpevole ritardo
con  cui  il  verbale  era  stato  notificato,  rispetto alla data di
infrazione;  tanto  non  consentiva  ad  essoricorrente di sapere chi
fosse   effettivamente   alla  guida  del  veicolo  il  giorno  della
contestazione,  per  cui anche l'invito alla presentazione presso gli
uffici della polizia municipale doveva ritenersi illegittimo non solo
perche'  tale  attivita'  di  accertamento  rientrava  tra  i compiti
istituzionali  degli  Organi  di Polizia, ma anche perche' certamente
non poteva l'autore dell'illecito autodenunciarsi, sanzionando la sua
eventuale «omissione di denuncia»;
        5)  infine  nessuna  prova  era  stata fornita in ordine alla
perfetta    funzionalita'    dell'apparecchio   utilizzato   per   la
rilevazione.

                            D i r i t t o

    Dall'esame  degli atti e della documentazione allegata, rileva il
giudicante   che   al  ricorrente,  quale  proprietario  del  veicolo
contravvenzionato,    in    applicazione    del   disposto   di   cui
all'art. 126/bis   d.lgs.   n. 285/92   e'  stato  fatto  obbligo  di
comunicare  le  generalita'  del  conducente  del  proprio veicolo al
momento  della  violazione,  pena  la  irrogazione  di  una specifica
sanzione  pecuniaria  con  conseguente decurtazione della sua patente
dei punti prescritti dalla norma violata.
    Cio'  premesso,  questo  giudicante ravvisa la non conformita' ai
principi costituzionali della suddetta norma, ritenendo sussistenti i
predetti  presupposti  per  sollevare  la questione di illegittimita'
costituzionale di quest'ultima nella parte in cui cosi' recita:
        «Nel   caso   di   mancata   identificazione  di  questi,  la
segnalazione  deve  essere  effettuata  a carico del proprietario del
veicolo,  salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni dalla
richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e della
patente  del  conducente  al momento della commessa violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati,
entro  lo  stesso  termine,  all'organo di polizia che procede. Se il
proprio  del  veicolo  omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», per i motivi che seguono:

                             M o t i v i

    La patente costituisce il permesso amministrativo per condurre un
veicolo e viene conseguita a seguito di pubblico esame.
    L'ottenimento   di   tale   permesso   fa  maturare  in  capo  al
beneticiario  un  diritto  che  rientra nell'esercizio delle liberta'
costituzionalmente tutelate.
    Dall'esame  del dettato costituzionale, portato dagli artt. 2, 3,
13  e  24,  emerge  di  tutta  evidenza  che  l'art. 126-bis,  d.lgs.
n. 285/92  comprime  la  tutela  costituzionale, violandola; con tale
norma,  infatti, il legislatore ha voluto costringere il proprietario
non   solo   a  denunciare  un  terzo  quand'anche,  in  difetto,  ad
autodenunciarsi.
    Non  vi  e'  norma  alcuna  che  possa  costringere  a  tanto  un
cittadino,  fatta eccezione per l'art. 364 c.p., posto a tutela della
personalita'  dello  Stato  e  solo  per  reati che prevedono la pena
dell'ergastolo.
    Il  citato art. 126-bis, tra l'altro in contrasto con il disposto
di  cui  all'art. 196  c.d.s., che prevede la sola solidarieta' delle
sole   sanzioni   pecuniarie   tra   conducente   e  proprietario,  e
all'art. 210   c.d.s.   che  prescrive  la  intrasmissibilita'  della
sanzione  accessoria, genera situazioni inconciliabili con i precetti
costituzionali.
    Si  pensi  al proprietario del veicolo, che non ha mal conseguito
la  patente  o  cui  e' stato revocata la patente, che verrebbe cosi'
sottratto  alla  sanzione  accessoria;  si  pensi  ancora  al  legale
rappresentante di una societa' che si vedrebbe applicare una sanzione
amministrativa  personale pur non essendo proprietario del mezzo, che
invece  appartiene alla societa' rappresentata, tra l'altro ignaro di
cio'   che   avviene   nei   reparti  operativi,  o  al  capofamiglia
intestatario  del  mezzo,  utilizzato  alternativamente  da  tutti  i
componenti della famiglia stessa.
    Da  tanto consegue: la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
verificandosi  una  discriminazione  tra  il  cittadino  titolare  di
patente   e  l'altro  che  non  la  possiede;  la  violazione  ancora
dell'art. 2   della   Costituzione   essendo   violato   il   diritto
fondamentale  del  cittadino di non subire sanzioni personali, quand'
anche  amministrative,  senza  essere  responsabile  della violazione
contestata;  la  violazione all'art. 13 Cost. per risultare compressa
la   liberta'   del   cittadino,  costretto  a  subire  una  sanzione
amministrativa  personale  autodenunciandosi  o, in difetto, a subire
una  sanzione  pecuniaria  ove  mai non fosse in grado di indicare la
persona del conducente al momento della violazione.
    A  tal  proposito, si rileva che il nostro ordinamento giuridico,
informato  a  principi  liberali,  non  prevede  che  si possa essere
costretti  ad  agire  contro  se stessi, cioe' ad autodenunciarsi; e'
invece   l'autorita'   preposta   che   deve   accertare  l'identita'
dell'autore dell'illecito.
    La  norma  in  contestazione,  inoltre,  viola il precetto di cui
all'art. 24  Cost. nella parte in cui non consente al proprietario di
poter  spiegare  difesa  alcuna,  quand'anche  mirata  a  provare  la
impossibilita'  di  conoscere l'identita' del conducente, non essendo
prevista scriminante alcuna.
    La    irrogazione    di   sanzioni   pecuniarie,   inoltre,   con
«contestazione   differita»,   costituisce   gia'   di  per  se'  una
compressione  del  diritto  di difesa, come tale derogatoria rispetto
alla  norma  costituzionale  in esame; appare pertanto illegittima ed
inaccettabile  tale  compressione  se  riferita a sanzioni personali,
quali appunto la decurtazione dei punti.
    Per   ultimo,  quand'anche  riferita  alla  sola  responsabilita'
penale,  si  ritiene violata anche la norma di cui all'art. 27 Cost.,
ritenendo  estensibile  tale  norma anche all'articolo in esame, che,
pur  disciplinando  solo  un  illecito  amministrativo,  nella  parte
sanzionatoria incide sulla liberta' dell'individuo.
    La responsabilita' dell'illecito non puo' che essere personale ed
il  legislatore, sanzionando una persona diversa dal responsabile con
una   misura   personale,   viola   il   sopra   richiamato  precetto
costituzionale.
    Per  i  motivi  sopra esposti questo giudicante, ravvisata la non
conformita'   al  dettato  costituzionale  dell'art. 126-bis,  d.lgs.
n. 285/1992,  cosi'  come  inserito  dall'art. 7  d.lgs. n. 9/2002, e
ritenuto  che  la  questione  appare rilevante per la definizione del
giudizio,  dovendosi  altrimenti  pervenire  al  rigetto  del ricorso
presupposto  e  che  quindi  debba  preventivamente essere risolta la
questione di legittimita' costituzionale della norma predetta;